Il Consiglio di Stato ha affermato che la formazione del silenzio assenso relativamente alla domanda di rilascio del permesso di costruire, non impedisce all’amministrazione di annullare il permesso stesso, nel caso in cui non sussistano tutte le condizioni necessarie per il rilascio di tale provvedimento.

Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato è stata dichiarata illegittima la formazione del silenzio assenso in quanto l’intervento oggetto di permesso di costruire non era conforme alla normativa urbanistica – edilizia.