Difetti di costruzione, responsabilità solidale tra impresa e direttore lavori

La sentenza n. 18521/2016 della Corte di Cassazione ribadisce il principio della responsabilità solidale tra direttore lavori e impresa appaltatrice.

Entrambi rispondono dei danni causati al committente dei lavori in conseguenza delle proprie inadempienze o violazioni di norme quando le rispettive “negligenze”, pur se autonome l’una dall’altra, abbiano però concorso a determinare l’evento dannoso.

La Cassazione ha ritenuto legittima la condanna in solido del direttore lavori in quanto aveva rilevato la presenza dei vizi soltanto sei mesi dopo l’ultimazione dei lavori e la consegna dell’immobile.

Fonte: Ance Verona